Corte costituzionale
Sentenza n. 293/1995
Corte cost., sent. 5 luglio 1995, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 293/1995
- Data di deposito
- 5 luglio 1995
- Data di decisione
- 26 giugno 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:293
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 1994
Parametri
- art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 5, legge n. 386 del 30 novembre 1989
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 119, comma 3, Costituzione
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- statuto regione Trentino Alto Adige
- legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
Massime
Massima n. 22153
La esclusione, nei tabulati allegati al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1994 - con il quale si attua il riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane, previsto dall'art. 34, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504 - dalla contribuzione alle comunita' montane, delle ricorrenti Province di Trento e di Bolzano, comporta - oltre alla evidente violazione dell'art. 41, comma 4, del citato decreto legislativo, - che prevede l'erogazione del fondo, attraverso le regioni, a tutte le comunita' montane - un 'vulnus' all'autonomia finanziaria delle Province sancita dallo statuto speciale. Come la Corte ha piu' volte sottolineato, infatti, la realizzazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite impone non soltanto la disponibilita' effettiva delle risorse, ma anche la capacita' di manovra e i mezzi finanziari da parte di soggetti che, come le regioni a statuto speciale e le province autonome e le stesse comunita' montane (come specificamente prevedono la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e gli artt. 29, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 7, legge 31 gennaio 1994, n. 97) si pongono quali punti di riferimento della programmazione locale. Ne' in contrario rileva l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato circa la sufficienza delle dotazioni assicurate alle Province autonome dalla percentuale sul gettito dei tributi e dalla quota variabile di cui esse dispongono, giacche' quest'ultima, ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale, soddisfa un'esigenza di dotazione finanziaria finalizzata alle funzioni delle ricorrenti ai fini dell'equilibrio nell'allocazione delle risorse, mentre del tutto inconsistente e' quello riferito dalla stessa Avvocatura al dato normativo testuale dell'art. 41 del d.lgs. n. 504 del 1992 - che vuole le somme in questione erogate alle "regioni" per il successivo riparto alle comunita' montane - non potendosi non ritenere comprese, in tale disposizione, nella espressione "regioni", anche le province autonome. Pertanto - assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all'art. 5, l. 30 novembre 1989, n. 386 (in rapporto con l'art. 12, comma 1, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268) e all'art. 4, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - deve dichiararsi che non spetta allo Stato provvedere, con l'impugnato decreto, ad un riparto dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunita' montane che escluda le Province autonome di Trento e di Bolzano, con conseguente annullamento, 'in parte qua', dei tabulati ad esso allegati. - V. S. nn. 343/1991, 98/1991 e 1111/1988. - V. anche la seguente massima B. red.: S.P.
Massima n. 22154
In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed ancor piu' dopo la radicale modificazione di esso operata dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le province autonome di Trento e Bolzano sono, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle popolazioni locali, titolari di competenze tali che la loro distinzione dalle regioni ha un rilievo puramente nominalistico. E' percio' da escludersi che il riferimento espresso, in una norma di legge, alle sole "regioni", la renda per cio' stesso inapplicabile alle province autonome. - Per una applicazione di tale enunciato v. la massima precedente. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che non spetta allo Stato provvedere con decreto del Ministro dell'interno ad un riparto dei contributi del fondo nazionale ordinario per gli investimenti alle comunità montane che esclude le Province autonome di Trento e Bolzano e, conseguentemente, annulla i tabulati allegati al decreto del Ministro dell'interno datato 16 febbraio 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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