Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1995

Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/1995
Data di deposito
29 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:284

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21611

Il fatto che a distanza di circa otto anni dalla pronuncia con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per l'impossibilita' di rintracciare una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione della mancata previsione dell'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, il legislatore non abbia ritenuto di dare alcuna regolamentazione alla materia, nonostante l'invito in tal senso rivolto con tale pronuncia, rende doverosa una decisione che impedisca il protrarsi della situazione di ingiustificata disparita' di trattamento dei condannati militari rispetto ai condannati comuni, pur dovendosi escludere la possibilita' di un intervento di tipo additivo. Senonche', ferma restando la caducazione della norma censurata e la conseguente applicabilita' anche ai reati militari delle sanzioni sostitutive - secondo le modalita' che verranno definite dal legislatore e nei limiti di pena stabiliti dall'art. 53, primo, secondo e quarto comma, della legge n. 689 del 1981 - residua l'esigenza di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifiche al sistema penale e le particolari categorie di soggetti nei confronti dei quali le ulteriori norme della legge n. 689 del 1981 devono essere applicate. Con la conseguenza che gli altri precetti della stessa legge che dettino prescrizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi saranno riferibili anche ai reati militari, alla condizione che esse non risultino incompatibili con la posizione soggettiva del condannato. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento, restando assorbiti gli altri profili di illegittimita' denunciati, dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione. Rimane riservato al legislatore, nel rispetto del principio di ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, il compito di apprestare una disciplina che adegui il regime delle sanzioni sostitutive sia alle peculiari finalita' rieducative della pena militare sia al particolare 'status' del condannato, intervento divenuto ormai indifferibile anche in vista di non determinare, in conseguenza del vuoto normativo, una nuova disparita' di trattamento, questa volta a favore dei militari e non certo addebitabile al 'decisum' della Corte. - V., per la pronuncia di inammissibilita' richiamata nella massima, S. n. 279/1987. V. anche, nel senso della manifesta inammissibilita' della medesima questione , O. n. 230/1990 red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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