Corte costituzionale

Sentenza n. 274/1995

Corte cost., sent. 22 giugno 1995, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/1995
Data di deposito
22 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:274

Norme oggetto del giudizio

  • decreto G.I.P. Tribunale di Firenze

Parametri

Massime

Massima n. 21659

Anche riguardo all'art. 122, quarto comma, Cost. in base ai principi gia' affermati dalla Corte - pur se in riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost. per i membri del Parlamento - deve ritenersi che, pur nella interpretazione piu' rigorosa dei limiti del precetto costituzionale (in base al quale il consigliere regionale e' coperto da irresponsabilita' solo per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione piu' ristretta) non possono essere sottoposte a sindacato le opinioni che egli abbia inteso esprimere pubblicamente a commento del contenuto di atti tipici del suo mandato, qual'e' certamente la presentazione di un'interrogazione, e cio' anche quando tale commento, espresso dal consigliere regionale al di fuori della sede consiliare propria, ma in connessione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, si sostanzi in una critica aspra e dura dell'operato di altri soggetti. Percio', nella specie, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, che ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per il reato di diffamazione in danno del Direttore del Consorzio del Parco naturale della Maremma, contestatogli per aver diffuso un comunicato stampa nel quale si dava notizia di un'interrogazione dallo stesso Consigliere rivolta al Presidente della Giunta regionale, non essendovi dubbio circa la sussistenza di una connessione oggettiva e temporale, ne' sulla sostanziale coincidenza di contenuti tra il testo del comunicato e quello dell'interrogazione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'operato del Consigliere regionale, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo, ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della Giunta regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94, emesso in data 1 dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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