Corte costituzionale
Sentenza n. 274/1995
Corte cost., sent. 22 giugno 1995, n. 274
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 274/1995
- Data di deposito
- 22 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:274
Norme oggetto del giudizio
- decreto G.I.P. Tribunale di Firenze
Parametri
Massime
Massima n. 21659
Anche riguardo all'art. 122, quarto comma, Cost. in base ai principi gia' affermati dalla Corte - pur se in riferimento all'analoga guarentigia sancita dall'art. 68, primo comma, Cost. per i membri del Parlamento - deve ritenersi che, pur nella interpretazione piu' rigorosa dei limiti del precetto costituzionale (in base al quale il consigliere regionale e' coperto da irresponsabilita' solo per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, intese nell'accezione piu' ristretta) non possono essere sottoposte a sindacato le opinioni che egli abbia inteso esprimere pubblicamente a commento del contenuto di atti tipici del suo mandato, qual'e' certamente la presentazione di un'interrogazione, e cio' anche quando tale commento, espresso dal consigliere regionale al di fuori della sede consiliare propria, ma in connessione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni, si sostanzi in una critica aspra e dura dell'operato di altri soggetti. Percio', nella specie, in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, che ha disposto il rinvio a giudizio del consigliere regionale Claudio Del Lungo per il reato di diffamazione in danno del Direttore del Consorzio del Parco naturale della Maremma, contestatogli per aver diffuso un comunicato stampa nel quale si dava notizia di un'interrogazione dallo stesso Consigliere rivolta al Presidente della Giunta regionale, non essendovi dubbio circa la sussistenza di una connessione oggettiva e temporale, ne' sulla sostanziale coincidenza di contenuti tra il testo del comunicato e quello dell'interrogazione, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'operato del Consigliere regionale, con conseguente annullamento dell'impugnato decreto. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, sindacare l'attività con la quale il consigliere regionale Claudio Del Lungo, ha diffuso notizie ed opinioni in ordine alla presentazione dell'interrogazione I.O. n. 633 del 1992 al Presidente della Giunta regionale toscana, e conseguentemente annulla il decreto n. 981/94, emesso in data 1 dicembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo consigliere regionale è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 595 del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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