Corte costituzionale
Sentenza n. 260/1995
Corte cost., sent. 19 giugno 1995, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/1995
- Data di deposito
- 19 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:260
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Puglia del 28 febbraio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 21721
Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni conseguenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21722
Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994, 359/1994. red.: S. Pomodoro
Massima n. 21723
La legge della Regione Puglia 28 febbraio 1995 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e dell'art. 9, comma secondo, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, in materia di organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost.. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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