Corte costituzionale

Sentenza n. 260/1995

Corte cost., sent. 19 giugno 1995, n. 260

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
260/1995
Data di deposito
19 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:260

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Puglia del 28 febbraio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 21721

Ai fini dell'art. 127 Cost. la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale a seguito di rinvio governativo deve considerarsi come "non nuova" se le modifiche apportate in sede di riesame riguardano esclusivamente le disposizioni conseguenzialmente interessate dal rinvio ovvero le parti dell'atto legislativo prive di significato normativo; deve, invece, considerarsi "nuova", se, pur restandosi nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sono state apportate modificazioni che comunque incidono su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio. - Giurisprudenza costante, a partire da S. n. 158/1988. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21722

Il sistema previsto dall'art. 127 Cost. presuppone, da un lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad una legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimita' costituzionale innanzi alla Corte. Percio', la delibera legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a seguito di rinvio governativo - ove sia da considerare come "non nuova" - deve essere riapprovata a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, pena la sua invalidita'. - V. S. nn. 79/1989, 154/1990, 497/1992, 287/1994, 359/1994. red.: S. Pomodoro

Massima n. 21723

La legge della Regione Puglia 28 febbraio 1995 - in quanto riapprovata dal Consiglio regionale, in sede di riesame, con modificazioni concernenti le sole disposizioni interessate dal rinvio governativo - doveva considerarsi legge "non nuova", e poteva quindi essere validamente riapprovata soltanto a maggioranza assoluta, e non gia' a maggioranza semplice, come invece e' avvenuto. Pertanto, la suddetta legge regionale (recante modificazioni dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e dell'art. 9, comma secondo, lett. b), della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2, in materia di organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato), va dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 127 Cost.. - V. massima precedente (ed, ivi, richiami giurisprudenziali). red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia (Modificazioni art. 1 legge regionale 4 maggio 1990, n. 18 e art. 9, comma 2, lettera b), legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2), riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 febbraio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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