Corte costituzionale
Sentenza n. 246/1995
Corte cost., sent. 16 giugno 1995, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:246
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21545
La previsione della sanzione penale, stabilita dall'art. 116, comma tredicesimo, del nuovo codice della strada, nei confronti del conducente, munito di patente B, C o D, conseguita dopo il 26 aprile 1988, che sia trovato a guidare un motociclo, per il quale e' invece richiesta la patente A, posta a raffronto con la previsione della sanzione amministrativa, stabilita dall'art. 125, comma terzo, del medesimo codice, per la guida di autoveicolo da parte di chi possegga una patente diversa da quella prescritta, tradisce la sproporzione del trattamento sanzionatorio riservato alle due categorie, ove si consideri che chi guida mezzi pesanti essendo in possesso di una patente diversa da quella prescritta commette una pari o piu' grave infrazione di quella commessa da chi conduce un motociclo, ancorche' di notevole cilindrata, possedendo un diverso titolo abilitativo. Nondimeno, la norma sfugge alle censure di irragionevolezza e disparita' di trattamento, in quanto il legislatore che intenda razionalizzare e rendere omogenee previsioni sanzionatorie diverse non e' tenuto ad una scelta obbligata nel senso della depenalizzazione in una materia delicata come quella in esame, restando libero, nell'esercizio della sua discrezionalita', anche di uniformarle tutte nel senso della sanzione penale. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze