Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1995

Corte cost., sent. 14 giugno 1995, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1995
Data di deposito
14 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:244

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 468 del 8 agosto 1978
  • legge n. 362 del 23 agosto 1988
  • art. 6, ultimo co., legge n. 468 del 8 agosto 1978
  • art. 39, comma 1, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
  • art. 22, legge n. 468 del 8 agosto 1978
  • art. 6, legge n. 468 del 8 agosto 1978
  • art. 7, comma 3, decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993
  • legge n. 71 del 29 gennaio 1994
  • art. 11-ter, legge n. 468 del 8 luglio 1978
  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993
  • art. 7, comma 4, decreto-legge n. 487 del 1° dicembre 1993

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 81, comma 4, Costituzione
  • art. 11-ter, legge n. 468 del 8 agosto 1978
  • legge n. 362 del 23 agosto 1988

Massime

Massima n. 22336

La Corte dei conti e' legittimata a sollevare questione di legittimita' costituzionale nel corso del giudizio annuale sul rendiconto generale dello Stato, poiche' esso si svolge con le formalita' della giurisdizione contenziosa, con la partecipazione del Procuratore generale, in contraddittorio con i rappresentanti dell'amministrazione e si conclude con una pronunzia adottata in esito a pubblica udienza. - V. sent. nn. 165/1963, 121/1966, 142/1968, 143/1968. red.: A. Franco

Massima n. 22337

A seguito della riforma adottata dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 (modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362), il bilancio dello Stato si e' trasformato da strumento descrittivo di fenomeni di mera erogazione finanziaria in mezzo di configurazione unitaria degli obiettivi economici-finanziari del Governo e del Parlamento e in strumento di realizzazione di nuove funzioni di governo (come la programmazione di bilancio, le operazioni di tesoreria, ecc.) e piu' in generale di politica economica e finanziaria. La nuova articolazione della disciplina di bilancio si compone di una pluralita' di provvedimenti legislativi, complementari e concorrenti, ed ha anche la finalita' di meglio programmare, definire e controllare le entrate e le spese pubbliche, per assicurare l'equilibrio finanziario e la sostanziale osservanza, in una proiezione temporale che supera l'anno, dei principi enunciati dall'art. 81 della Costituzione. red.: A. Franco

Massima n. 22338

La nuova configurazione ed articolazione assunta dal bilancio preventivo dello Stato a seguito della legge 5 agosto 1978, n. 468, trova un fondamentale elemento caratterizzante nei c.d. risultati differenziali costituenti, nel loro insieme, il c.d. sistema dei saldi (risparmio pubblico, indebitamento o accreditamento netto, saldo netto da finanziare o da impiegare, ricorso al mercato) che, per effetto di quanto disposto dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 468 del 1978, vanno indicati distintamente nel quadro riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, in quanto espressivi degli equilibri complessivi della gestione, visti nella fase previsionale. red.: A. Franco

Massima n. 22339

Nella nuova fisionomia assunta dal bilancio dello Stato a seguito della legge 5 agosto 1978, n. 468, la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione del bilancio consuntivo dello Stato, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva, coerentemente con la previsione dell'art. 39, primo comma, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, alla luce della sua interpretazione in chiave sistematica nel piu' recente quadro ordinamentale della materia. Oggetto del giudizio sul rendiconto generale dello Stato e' tuttora il riscontro e la verifica, rispetto alla legge di bilancio, delle risultanze del rendiconto composto, come si evince anche dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dal conto del bilancio e da quello generale del patrimonio. Tuttavia, la decisione da assumere non puo' non vertere anche sulla verifica, a consuntivo, del rispetto degli accennati equilibri, in relazione, tra l'altro, ai vincoli posti dalla legge finanziaria. red.: A. Franco

Massima n. 22340

Sono rilevanti, ai fini della decisione di competenza della Corte dei Conti, le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte stessa in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato, allorche' siano denunciate, per contrarieta' con l'art. 81, quarto comma, Cost., leggi che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio dello Stato, per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unita' elementari di esso (i capitoli), con riflessi sugli equilibri di gestione disegnati con il sistema dei risultati differenziali di cui all'art. 6 della l. 5 agosto 1978, n. 468. red.: A. Franco

Massima n. 22342

E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto legge I dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno del credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritto alla partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993, sollevata dalla Corte dei conti, in sede giurisdizionale, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. La disposizione impugnata si da' carico di definire i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, prevedendo che le anticipazioni concesse dallo Stato a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione predetta, fino a tutto il 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi; e deve presumersi che le anticipazioni stesse, senza entrare mai in ammortamento, trovarono copertura negli esercizi in cui furono concesse, essendo comprese nella manovra di bilancio e di equilibrio di ciascun esercizio. Ne' puo' ritenersi che sia stata posta nel nulla la partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993 - avente ad oggetto il credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione postale - con conseguente squilibrio costituente un nuovo onere, che avrebbe dovuto essere coperto da una specifica norma. Invero l'obbligo della copertura finanziaria, imposto dall'art. 81, quarto comma, Cost., riguarda essenzialmente il conto del bilancio, sicche' non puo' assumersi violazione di questa norma costituzionale quando si denunci, come nella specie, l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. red.: A. Franco

Massima n. 22367

Il vincolo derivante dall'art. 81, quarto comma, Cost., secondo cui ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, si connette alla nozione stessa di legge di spesa, costituzionalizzando un criterio gia' rinvenibile nella normativa sulla contabilita' generale dello Stato, ossia quello della copertura finanziaria, che riguarda essenzialmente il conto del bilancio, al quale e' imposto l'equilibrio, da conseguire mediante un adeguamento dei mezzi finanziari rispetto alle nuove maggiori spese ovvero - come risulta dall'art. 11-ter, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - alle minori entrate. Sebbene le correlazioni tra conto del bilancio e conto del patrimonio, espresse dai c.d. punti di concordanza tra le due contabilita', non rendano insensibili le partite del secondo alle variazioni che avvengano nei capitoli del primo, talche' anche l'osservanza o meno, nella gestione finanziaria, dell'art. 81, quarto comma, Cost. e' suscettibile di ripercuotersi sul medesimo conto del patrimonio, deve pero' escludersi che il conto del patrimonio - tra le cui cause modificative si distinguono quelle correlate con la gestione del bilancio da quelle indipendenti in quanto non rilevabili in chiave di gestione finanziaria - possa ritenersi direttamente astratto dal vincolo di cui alla predetta norma costituzionale e che possa assumersi violazione di quest'ultima quando si denunci l'eliminazione di una partita attiva del conto patrimoniale senza evidenziare una corrispondente eliminazione di un capitolo di entrata nel conto del bilancio. red.: A. Franco

Massima n. 22368

Non e' fondata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto legge I dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui - prevedendo che le anticipazioni concesse dallo Stato a pareggio dei bilanci dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fino a tutto il 1993, si intendono, a tutti gli effetti, quali trasferimenti definitivi - comporta il venir meno degli interessi versati al Tesoro per le anticipazioni predette, in quanto la minore entrata trova copertura all'interno del trasferimento del Tesoro a pareggio del disavanzo della suddetta Amministrazione. red.: A. Franco

Massima n. 22370

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, quarto comma, e 15, primo comma, del decreto legge I dicembre 1993 , n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., sotto il profilo che - nell'accollare al Ministero del Tesoro l'onere del rimborso delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a pareggio dei bilanci fino a tutto il 1993 - rinvengono la copertura di tale onere in annualita' ricavate all'interno delle risorse di bilancio in precedenza destinate alle anticipazioni all'Amministrazione postale, in violazione dell'art. 11-ter, primo comma, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, i cui precetti dovrebbero considerarsi come integrativi dell'art. 81, quarto comma, Cost. Invero, il fine di quest'ultima disposizione e' quello di evitare surrettizie scoperture attraverso l'utilizzo di disponibilita' che, attenendo a spese obbligatorie, impongano poi una necessaria reintegrazione in corso di esercizio; ma la disposizione stessa non impedisce, una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno, che si possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilita', ed anzi lo stesso art. 11-ter, primo comma, lett. b), prevede che la copertura di nuove spese puo' rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa venute meno in corso di esercizio, come avvenuto nella specie. red.: A. Franco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno del credito del Tesoro nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, iscritto alla partita n. 4047 del conto del patrimonio dello Stato del 1993, sollevata dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui comporta il venir meno degli interessi versati al Tesoro in relazione al credito in parola, sollevata dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma quarto, e 15, comma primo, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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