Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1995
Corte cost., sent. 6 giugno 1995, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1995
- Data di deposito
- 6 giugno 1995
- Data di decisione
- 2 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 42, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 17, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 21514
Le disposizioni degli artt. 44 e 42 della legge fallimentare, secondo le quali, gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in Cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci rispetto ai creditori, anche se posti in essere prima dell'affissione della sentenza ai sensi dell'art. 17 stessa legge, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi, non riguardano i profili processuali dell'esecuzione concorsuale, ma la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento. Non se ne puo' dunque contestare la legittimita' costituzionale - come nella specie dal giudice 'a quo' - facendo richiamo all'art. 24 Cost., non venendo nel caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 110/1995, O. n. 32/1995 e S. n. 47/1995, citate dalla difesa di parte ma non riferibili alla questione in quanto le prime due attengono ad aspetti processuali della disciplina fallimentare e la terza a giudizio in cui la censura di violazione del diritto di difesa risultava assorbita. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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