Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1995

Corte cost., sent. 1° giugno 1995, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1995
Data di deposito
1° giugno 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:217

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Basilicata del 17 gennaio 1995

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 13, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 5, comma 7, legge n. 407 del 29 dicembre 1990

Massime

Massima n. 21492

La legge della regione Basilicata, riappr. il 17 gennaio 1995, la quale, richiamando il terzo comma dell'art. 57, l. n. 833 del 1978, pone a carico del Fondo sanitario nazionale le prestazioni assistenziali e sanitarie in favore degli invalidi per causa di guerra e assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra, viola l'art. 117 Cost. per contrasto con i principi fissati dalla legislazione statale in materia. Viene infatti eluso il divieto, stabilito dall'art. 5, settimo comma, l. n. 407 del 1990, di porre a carico del Servizio sanitario nazionale prestazioni non espressamente previste da leggi dello Stato, e al riguardo non puo' sostenersi che quelle attribuite dalla legge regionale siano escluse dal divieto in base al richiamato art. 57, l. n. 833 del 1978, poiche' tale norma, nel far salve le specifiche categorie protette, tra le quali gli invalidi per causa di guerra ed assimilati, ha fatto esplicito ed esclusivo riferimento alle prestazioni sanitarie, e non alle altre provvidenze economiche o accessorie, comprese nel diverso ambito dell'assistenza sociale. Del resto, pur ritenendo ricomprese nell'ambito dell'assistenza sanitaria le prestazioni in questione, e' ravvisabile comunque il contrasto con il principio di autofinanziamento regionale degli oneri derivanti da erogazioni di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, stabiliti dal piano sanitario nazionale (art. 13, d.lgs. n. 502 del 1992). La predetta legge della regione Basilicata e' pertanto costituzionalmente illegittima, dovendosi tuttavia ritenere salvaguardate le prestazioni corrispondenti a quelle uniformi a livello nazionale, previste a favore degli invalidi per causa di guerra e assimilati. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata, riapprovata dal Consiglio regionale il 17 gennaio 1995, recante: "Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica di cui al comma 3 dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 a favore di invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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