Corte costituzionale
Sentenza n. 209/1995
Corte cost., sent. 31 maggio 1995, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/1995
- Data di deposito
- 31 maggio 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 21482
In seguito alla piu' elevata misura (74%) della riduzione di capacita' lavorativa stabilita, agli effetti dell'assegno di invalidita', dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanita' di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992), i limiti posti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, nel far "salvi i diritti acquisiti dai cittadini", alla possibilita' di vedersi riconosciuto il diritto all'assegno in base alla percentuale (2/3) di riduzione di capacita' lavorativa gia' prevista dalla precedente normativa (art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971) - possibilita' ammessa solo per coloro che alla suddetta data del 12 marzo 1992 avessero gia' ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni - risultano in contrasto con l'art. 3 Cost.. La disparita' di trattamento tra assicurati, a cui tale restrizione da' luogo, in funzione dell'anteriorita' o posteriorita' dell'accertamento medico alla data suddetta, e' infatti irrazionale perche' implica, limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di accertamento di una rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13 della citata legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda - l'accertamento e' meramente dichiarativo della fattispecie del diritto. Cosicche', se la domanda di assegno e' stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale, la 'ratio' sistematica vuole che sia applicata la regola (piu' favorevole) dell'art. 13 della legge del 1971, mentre e' irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale data. Pertanto l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data del 12 marzo 1992, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, dopo tale data. - Per un caso sotto certi aspetti analogo, cfr. S. n. 270/1994. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26 luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda, presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia intervenuto, da parte della competente commissione medica, posteriormente a tale data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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