Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1995

Corte cost., sent. 31 maggio 1995, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
208/1995
Data di deposito
31 maggio 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:208

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2-novies, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
  • legge n. 114 del 16 aprile 1974

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 3, Costituzione

Massime

Massima n. 21479

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere dichiarata l'inammissibiita' della costituzione della parte avvenuta fuori dei termini perentori di cui agli artt. 25, l. n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. (Sulla base di tale principio e' stata dichiarata, nel giudizio di costituzionalita' relativo all'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, l'inammissibilita' della costituzione dell' I.N.P.S.). red.: A.M. Marini

Massima n. 21480

Secondo il principio reiteratamente affermato dalla Corte - ed in base al quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale di norme che non consentivano la riscattabilita' del periodo corrispondente ai corsi relativi a numerose categorie professionali, tra le quali i diplomati ISEF e gli assistenti sociali - va riconosciuta una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultima. Posto, altresi', il riconoscimento, ex art. 8, l. n. 274 del 1991, della riscattabilita' ai fini previdenziali della durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali deve pertanto dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico di audiometria, di fonologopedia e di audioprotesi, rilasciato da una scuola diretta a fini speciali. - S. nn. 27/1992 e 275/1993. V. massima C. red.: A.M. Marini

Massima n. 21481

I diplomi di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi, enunciati congiuntamente da alcuni atti (es. decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica) sono molto affini tra loro, vengono rilasciati dalla stesse facolta' universitarie dopo corsi della stessa durata e in parte comuni per le numerose materie identiche e vanno pertanto equiparati ai fini previdenziali e assistenziali. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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