Corte costituzionale
Sentenza n. 208/1995
Corte cost., sent. 31 maggio 1995, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/1995
- Data di deposito
- 31 maggio 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-novies, decreto-legge n. 30 del 2 marzo 1974
- legge n. 114 del 16 aprile 1974
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21479
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve essere dichiarata l'inammissibiita' della costituzione della parte avvenuta fuori dei termini perentori di cui agli artt. 25, l. n. 87 del 1953 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. (Sulla base di tale principio e' stata dichiarata, nel giudizio di costituzionalita' relativo all'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, l'inammissibilita' della costituzione dell' I.N.P.S.). red.: A.M. Marini
Massima n. 21480
Secondo il principio reiteratamente affermato dalla Corte - ed in base al quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale di norme che non consentivano la riscattabilita' del periodo corrispondente ai corsi relativi a numerose categorie professionali, tra le quali i diplomati ISEF e gli assistenti sociali - va riconosciuta una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultima. Posto, altresi', il riconoscimento, ex art. 8, l. n. 274 del 1991, della riscattabilita' ai fini previdenziali della durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali deve pertanto dichiararsi la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, novies, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito in l. 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico di audiometria, di fonologopedia e di audioprotesi, rilasciato da una scuola diretta a fini speciali. - S. nn. 27/1992 e 275/1993. V. massima C. red.: A.M. Marini
Massima n. 21481
I diplomi di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi, enunciati congiuntamente da alcuni atti (es. decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica) sono molto affini tra loro, vengono rilasciati dalla stesse facolta' universitarie dopo corsi della stessa durata e in parte comuni per le numerose materie identiche e vanno pertanto equiparati ai fini previdenziali e assistenziali. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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