Corte costituzionale
Sentenza n. 204/1995
Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 204/1995
- Data di deposito
- 30 maggio 1995
- Data di decisione
- 18 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 6, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
- art. 8, comma 1, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 21476
L'art. 8, primo comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 non vincola il Comune ad alienare i terreni di proprieta' collettiva oggetto di costruzioni effettuate abusivamente, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano i beni, restando ogni altra valutazione in ordine all'opportunita' della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle determinazioni discrezionali dell'ente locale. Anche la prevista possibilita' di ridurre il prezzo di alienazione del terreno rispetto al valore determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, a favore di chi ha eseguito la costruzione abusiva o di chi l'ha acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione (art. 8, sesto comma) non obbliga il Comune alla riduzione del prezzo ne' determina la misura della riduzione stessa, ma gli attribuisce solo una facolta' di derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico. Pertanto la norma censurata non comporta la lesione dell'autonomia del Comune ne' del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1). - S. n. 169/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 128 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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