Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1995

Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1995
Data di deposito
30 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 6, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986
  • art. 8, comma 1, legge della Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 21476

L'art. 8, primo comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 non vincola il Comune ad alienare i terreni di proprieta' collettiva oggetto di costruzioni effettuate abusivamente, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano i beni, restando ogni altra valutazione in ordine all'opportunita' della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle determinazioni discrezionali dell'ente locale. Anche la prevista possibilita' di ridurre il prezzo di alienazione del terreno rispetto al valore determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, a favore di chi ha eseguito la costruzione abusiva o di chi l'ha acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione (art. 8, sesto comma) non obbliga il Comune alla riduzione del prezzo ne' determina la misura della riduzione stessa, ma gli attribuisce solo una facolta' di derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico. Pertanto la norma censurata non comporta la lesione dell'autonomia del Comune ne' del principio di buon andamento dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1). - S. n. 169/1994. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 128 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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