Corte costituzionale

Sentenza n. 201/1995

Corte cost., sent. 30 maggio 1995, n. 201

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
201/1995
Data di deposito
30 maggio 1995
Data di decisione
18 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:201

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 17 marzo 1988
  • art. 41, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 24 gennaio 1992
  • art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 19 maggio 1992
  • art. 142, legge della Provincia autonoma di Trento n. 12 del 29 aprile 1983
  • art. 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 8 del 3 settembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 21472

La disposizione statale sul congedo straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 2 l. 13 agosto 1984, n. 476) - la quale prevede che il dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca sia collocato, per la durata dello stesso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, ma considerando tale periodo utile ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza - e' formalmente inserita nella disciplina della ricerca scientifica e dell'Universita' ed e' sostanzialmente destinata a regolamentare un profilo soggettivo dei corsi di dottorato. In tale prospettiva la suddetta disposizione si pone come norma speciale e non costituisce percio' utile elemento di comparazione della disciplina, tanto statale che regionale o provinciale, relativa allo stato giuridico del personale. Pertanto, la mancata previsione, da parte dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, e successive modificazioni (recante "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento"), per i dipendenti ammessi al corso triennale per dottorato di ricerca del diritto ad un periodo di aspettativa senza assegni di durata pari al corso di dottorato, valido ai fini della progressione in carriera e dei trattamenti di quiescenza e previdenza, come disposto dall'art. 2 della legge statale n. 476 del 1984 citata, non determina un ingiustificato deteriore trattamento dei dipendenti della Provincia di Trento rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15). red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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