Corte costituzionale
Sentenza n. 2/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 63, comma 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 63, comma 2, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 63, comma 3, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 63, comma 8, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 63, comma 5, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 21237
Le "leggi tributarie" - per le quali l'art. 75, comma secondo, Cost., espressamente esclude la possibilita' di 'referendum' abrogativo - sono caratterizzate dalla ricorrenza di due elementi essenziali, e, cioe', l'imposizione di un sacrificio economico individuale, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, e la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione al fine di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario necessario a coprire spese pubbliche. - V. sent. nn. 26/1982, 63/1990 red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21238
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione dell'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e dell'obbligo di versare il contributo annuale per l'assistenza di malattia incorre nel limite della non sottoponibilita' a 'referendum' delle "leggi tributarie": infatti, il detto contributo - gravando su tutti i cittadini percettori di redditi fiscalmente imponibili ed essendo devoluto alle regioni per il finanziamento della spesa sanitaria pubblica - ha natura tributaria, ne' il relativo obbligo verrebbe meno come mera conseguenza dell'abolizione dell'iscrizione obbligatoria al s.s.n., trattandosi di contribuzione richiesta a titolo solidaristico, e non gia' a titolo di corrispettivo delle prestazioni del s.s.n.. (inammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 63, secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833. - V. massima precedente, nonche' sentenza n. 534/1989; per un'ipotesi in cui, invece, l'abolizione di un tributo consegue all'abrogazione referendaria del suo presupposto, v. S. n. 63/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 63, secondo comma, limitatamente alle parole: "che, secondo le leggi vigenti", alle parole: "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" e alle parole: "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM", terzo, quarto, quinto e ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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