Corte costituzionale
Sentenza n. 19/1995
Corte cost., sent. 19 gennaio 1995, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/1995
- Data di deposito
- 19 gennaio 1995
- Data di decisione
- 12 gennaio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 20 gennaio 1992
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 23 del 20 gennaio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 21235
Alla luce dei canoni ermeneutici secondo cui, in generale, tra le possibili interpretazioni della norma va seguita quella conforme a Costituzione, e, in particolare, in materia di amnistia, benche' il legislatore goda di ampia discrezionalita' nella scelta del criterio di distinzione fra reati amnistiabili e non, occorre pur sempre muovere dal presupposto che egli abbia voluto escludere sperequazioni normative fra attivita' criminose omogenee che non troverebbero alcuna plausibile giustificazione, deve ritenersi che nel provvedimento di clemenza previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 23 del 1992, per i reati in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, sia compreso, quando il contribuente abbia definito la pendenza con il fisco secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche il caso del concorrente nel reato non contribuente. Ne' a cio' e' di ostacolo la lettera della legge, giacche', pur essendo l'amnistia condizionata alla presentazione della dichiarazione integrativa a alla definizione del periodo di imposta ad opera del contribuente o di chiunque vi abbia interesse, l'oggettivita' di tale presupposto non consente di affermare che il legislatore abbia voluto limitare a chi abbia posto in essere detti adempimenti la causa di estinzione del reato e quindi gli effetti che, sul piano penale, conseguono alla definizione del rapporto tributario. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata sul contrario assunto che anche quando il contribuente se ne avvantaggiasse, il concorrente nel reato estraneo al rapporto tributario fosse escluso dall'amnistia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, commi 1 e 2, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23). - Sui limiti della discrezionalita' del legislatore riguardo ai criteri di distinzione tra reati amnistiabili e non, v. Sent. n. 59/1980. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 (Concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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