Corte costituzionale
Sentenza n. 187/1995
Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/1995
- Data di deposito
- 23 maggio 1995
- Data di decisione
- 17 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 157, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
Parametri
Massime
Massima n. 21448
In seguito al d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito nella legge 1994, n. 71), che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in societa' per azioni entro il 31 dicembre 1996, e' venuta meno ogni differenza, per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (come, del resto, era gia' stato anticipatamente previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito. Percio' la impugnata disposizione dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti, non potendo piu' trovare giustificazione nel rilievo, solitamente addotto in passato, anche in sentenze della Cassazione, dell'"esigenza di evitare intralcio alla gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive", produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali, che si riflette in un privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, indebitamente sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.. La evidente offesa al principio di eguaglianza che ne consegue e' aggravata oltretutto dall'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non e' applicabile nelle procedure concorsuali. Pertanto l'art. 157, primo comma, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - risultando palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 Cost. - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.. - Cfr. Cass., n. 3782 del 1979. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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