Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1995

Corte cost., sent. 23 maggio 1995, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/1995
Data di deposito
23 maggio 1995
Data di decisione
17 maggio 1995
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 157, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 21448

In seguito al d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito nella legge 1994, n. 71), che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in societa' per azioni entro il 31 dicembre 1996, e' venuta meno ogni differenza, per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (come, del resto, era gia' stato anticipatamente previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito. Percio' la impugnata disposizione dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti, non potendo piu' trovare giustificazione nel rilievo, solitamente addotto in passato, anche in sentenze della Cassazione, dell'"esigenza di evitare intralcio alla gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive", produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali, che si riflette in un privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, indebitamente sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.. La evidente offesa al principio di eguaglianza che ne consegue e' aggravata oltretutto dall'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non e' applicabile nelle procedure concorsuali. Pertanto l'art. 157, primo comma, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - risultando palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 Cost. - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.. - Cfr. Cass., n. 3782 del 1979. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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