Corte costituzionale
Sentenza n. 160/1995
Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 160/1995
- Data di deposito
- 10 maggio 1995
- Data di decisione
- 8 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 13, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 16, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 12, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 15, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 11, legge n. 184 del 4 maggio 1983
- art. 14, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
Massime
Massima n. 21404
La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, e' sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilita' solo in caso di loro irreperibilita') e la possibilita' di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerita' di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo
Massima n. 21405
La mancata previsione, in ordine al procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, dell'obbligatorieta' di assistenza del difensore dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore, non determina violazione del diritto di difesa, in primo luogo perche', in generale, tale diritto in senso ampio non si identifica con la indefettibile assistenza del difensore e poi perche', in particolare - come gia' ritenuto dalla Corte - le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla facolta' - senza dubbio consentita dalla suddette norme - di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore. D'altronde - come la Corte ha anche ripetutamente affermato - l'obbligatorieta' dell'assistenza difensiva opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della liberta' personale; altrimenti "il legislatore ordinario puo' anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando cosi' libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). - Sulla non obbligatorieta' dell'assistenza del difensore, in generale, S. n. 29/1962 e 160/1982; in riferimento al procedimento 'de quo', S. n. 351/1989. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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