Corte costituzionale

Sentenza n. 160/1995

Corte cost., sent. 10 maggio 1995, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/1995
Data di deposito
10 maggio 1995
Data di decisione
8 maggio 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 13, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 16, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 12, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 15, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 11, legge n. 184 del 4 maggio 1983
  • art. 14, legge n. 184 del 4 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 21404

La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, e' sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilita' solo in caso di loro irreperibilita') e la possibilita' di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerita' di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo

Massima n. 21405

La mancata previsione, in ordine al procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, dell'obbligatorieta' di assistenza del difensore dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore, non determina violazione del diritto di difesa, in primo luogo perche', in generale, tale diritto in senso ampio non si identifica con la indefettibile assistenza del difensore e poi perche', in particolare - come gia' ritenuto dalla Corte - le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla facolta' - senza dubbio consentita dalla suddette norme - di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore. D'altronde - come la Corte ha anche ripetutamente affermato - l'obbligatorieta' dell'assistenza difensiva opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della liberta' personale; altrimenti "il legislatore ordinario puo' anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando cosi' libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). - Sulla non obbligatorieta' dell'assistenza del difensore, in generale, S. n. 29/1962 e 160/1982; in riferimento al procedimento 'de quo', S. n. 351/1989. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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