Corte costituzionale
Sentenza n. 152/1995
Corte cost., sent. 8 maggio 1995, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/1995
- Data di deposito
- 8 maggio 1995
- Data di decisione
- 4 maggio 1995
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 47 del 19 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 21384
L'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) laddove statuisce che nel caso in cui non sia previsto il minimo della sanzione ma solo il massimo, il pagamento ridotto e' consentito nella sola misura di un terzo del massimo, e' in contrasto con il principio stabilito dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - che per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, e' vincolante per il legislatore regionale - secondo il quale le sanzioni amministrative possono essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se piu' favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale. Non vale infatti opporre che, quando la sanzione risulti fissata solo nel massimo, non sussista la possibilita' di individuare per la stessa un minimo, giacche' anche per le sanzioni indicate solo nel massimo e sprovviste di un minimo specifico e' pur sempre possibile individuare un minimo nella disciplina generale posta per ciascun tipo di sanzione (nella specie, secondo la giurisprudenza della Cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa derivante da contravvenzione depenalizzata, nelle disposizioni dell'art. 26 cod. pen. sull'ammenda). La norma su indicata va pertanto dichiarata illegittima per violazione dei limiti della competenza regionale. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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