Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1995
Corte cost., sent. 27 aprile 1995, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1995
- Data di deposito
- 27 aprile 1995
- Data di decisione
- 20 aprile 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 444, e segg., codice di procedura penale
- art. 25, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
- art. 438, e segg., codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 21349
La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilita' al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non e' in contraddizione con la facolta', invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si e' ritenuta l'impossibilita' di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresi' riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonche' da quella del giudice ordinario di legittimita', e' per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialita'" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove e' ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificita' del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalita' primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresi' a escludere una disparita' di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, gia' citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonche' le massima B e C.. red.: G. Conti
Massima n. 21350
Il carattere e la specificita' del processo penale minorile, rispetto a quello ordinario, e' desumibile dagli amplissimi poteri di cui e' dotato il giudice, informati all'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalita' ancora in formazione, per cui sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; applicabilita' piu' larga delle sanzioni sostitutive) che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. - V. massima A. red.: G. Conti
Massima n. 21351
Sebbene siano riscontrabili alcune analogie tra il giudizio abbreviato e il "patteggiamento", in ragione della presenza in entrambi i riti dell'accordo tra accusa e difesa e dell'effetto che l'adozione del rito produce sulla commisurazione della pena, nondimeno, come la Corte costituzionale ha gia' rimarcato, mentre il giudizio abbreviato si riflette esclusivamente sul rito e sulla misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte dell'imputato, se comporta la decidibilita' allo stato degli atti, lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice, nell'applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo del giudice consiste solo nella verifica della sussistenza dei presupposti per la sua ammissibilita', della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle circostanze, nonche' della congruita' della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; ditalche', a parte l'ipotesi della pronuncia di proscioglimento in presenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza che applica la pena si ricollega in via diretta all'accordo tra imputato e pubblico ministero, e l'istituto, piu' che essere un rito speciale, e' una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza. - V. massima A. Sugli elementi di distinzione tra giudizio abbreviato e patteggiamento, v. S. nn. 66/1990, 251/1991, 265/1994. Sui poteri di controllo del giudice sulla richiesta di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice per l'udienza preliminare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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