Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 594, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
- art. 26, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
- art. 26, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 21265
La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che prevedono il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi che i lavoratori intendono loro versare tramite ritenuta sul salario e sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali e il diritto del lavoratore, nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e' regolato da contratti collettivi, di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata, nonche' la facolta' del personale della scuola di destinare una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari della singola organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, senza che si rinvengano altre disposizioni, dettate nel medesimo contesto normativo, indissolubilmente legate a quelle che si intende sopprimere. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 26, secondo e terzo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). - Cfr. S. nn. 29/1987, 16/1978 e 25/1981, nonche' S. nn. 22/1981, 26/1981, 28/1981, 63/1990 e 65/1990. red.: F.S. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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