Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 594, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 26, comma 3, legge n. 300 del 20 maggio 1970
  • art. 26, comma 2, legge n. 300 del 20 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 21265

La richiesta di referendum per l'abrogazione delle norme che prevedono il diritto delle associazioni sindacali di percepire i contributi che i lavoratori intendono loro versare tramite ritenuta sul salario e sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali e il diritto del lavoratore, nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non e' regolato da contratti collettivi, di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata, nonche' la facolta' del personale della scuola di destinare una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari della singola organizzazione sindacale cui il lavoratore aderisce, non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, senza che si rinvengano altre disposizioni, dettate nel medesimo contesto normativo, indissolubilmente legate a quelle che si intende sopprimere. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 26, secondo e terzo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, e dell'art. 594 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297). - Cfr. S. nn. 29/1987, 16/1978 e 25/1981, nonche' S. nn. 22/1981, 26/1981, 28/1981, 63/1990 e 65/1990. red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 30 novembre 1994 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze