Corte costituzionale
Sentenza n. 12/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 12
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 12/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:12
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987
- legge n. 440 del 29 ottobre 1987
- legge n. 720 del 29 ottobre 1984
- legge n. 58 del 24 marzo 1990
- decreto-legge n. 6 del 22 gennaio 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21266
Le "leggi di bilancio" - per le quali l'art. 75, comma secondo, Cost., espressamente esclude la sottoponibilita' a 'referendum' abrogativo - non sono definite dalla norma costituzionale, onde la relativa nozione va ricavata dalle caratteristiche assunte dalle leggi stesse nell'evoluzione dell'ordinamento, facendo, in particolare, riferimento, per l'attuale assetto della materia, alla disciplina della l. n. 468 del 1978 (con le modifiche apportate dalla l. n. 362 del 1988), la quale articola la procedura relativa alla manovra finanziaria e di bilancio. - v. S. n. 2/1994. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21267
La richiesta di 'referendum' mirante all'abrogazione del cd. sistema della tesoreria unica va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una disciplina che - influendo sulla misura del ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico - risulta strettamente collegata all'ambito di operativita' delle leggi di bilancio, e ricade quindi nell'esclusione prevista, per queste ultime, dall'art. 75, comma secondo, Cost.. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 29 ottobre 1984, n. 720, come modificata dal d.l. 31 agosto 1987, n. 359, conv. in l. 29 ottobre 1987, n. 440, e dal d.l. 22 gennaio 1990, n. 6, conv. in l. 24 marzo 1990, n. 58). - riguardo all'ambito delle "leggi di bilancio" (come tali sottratte a 'referendum' abrogativo), v. massima precedente (ed, ivi, richiami); sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75 Cost., v. S. n. 16/1978; sulle finalita' del sistema di tesoreria unica, v. S. nn. 162/1982, 132/1993, 412/1993. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), così come modificata dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dal decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58, secondo il quesito integrato dall'Ufficio centrale per il referendum con ordinanza del 1 dicembre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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