Corte costituzionale
Sentenza n. 11/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:11
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21247
Ai fini del giudizio di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo, gli elementi basilari che connotano le "leggi tributarie" sono costituiti dall'ablazione di somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, e dalla loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente medesimo. - v. Sent. nn. 26/1982, 63/1990. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21248
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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