Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
11/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:11

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21247

Ai fini del giudizio di ammissibilita' del 'referendum' abrogativo, gli elementi basilari che connotano le "leggi tributarie" sono costituiti dall'ablazione di somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, e dalla loro destinazione allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente medesimo. - v. Sent. nn. 26/1982, 63/1990. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 21248

La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum abrogativo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente agli artt. 23 e 25, primo comma, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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