Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1995
Corte cost., sent. 31 marzo 1995, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1995
- Data di deposito
- 31 marzo 1995
- Data di decisione
- 22 marzo 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 180 del 7 maggio 1981
- art. 63, comb.disp., codice penale militare di pace
- art. 2, decreto-legge n. 700 del 27 ottobre 1986
- legge n. 897 del 23 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 22058
La distinzione fra l'ambito di giurisdizione proprio dell'autorita' giudiziaria ordinaria e quello proprio dei tribunali militari e' per ogni suo aspetto fissata direttamente dall'art. 103, comma terzo, Cost., il quale, nella sua ultima proposizione, stabilisce che i predetti tribunali "in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate". Conseguentemente, poiche' tanto l'attivita' di cognizione dell'autorita' giudiziaria militare, quanto quella concernente l'esecuzione delle pene militari rappresentano le componenti essenziali della giurisdizione penale militare unitariamente considerata dal suddetto art. 103, comma terzo, Cost., la giurisdizione del magistrato militare di sorveglianza coincide necessariamente con quella propria dei tribunali militari, come definita dalla ricordata norma costituzionale. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 22059
Alla stregua del riparto tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, direttamente fissato dall'art. 103, comma terzo, Cost., la competenza del magistrato militare di sorveglianza in tema di provvedimenti relativi all'esecuzione della pena e' limitata all'ipotesi di condanna inflitta dalla magistratura militare. Pertanto, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna pronunziata dall'autorita' giudiziaria ordinaria, deve ritenersi - contrariamente all'assunto interpretativo del giudice rimettente - che competente a provvedere in ordine all'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, e in genere, dei benefici penitenziari, sia in ogni caso il tribunale di sorveglianza ordinario, anche se la pena della reclusione comune sia stata sostituita, in applicazione dell'art. 63 c.p.m.p., con la reclusione militare, a nulla rilevando la natura della pena in espiazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della l. 7 maggio 1981, n. 180, come sostituito dall'art. 2 del d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, conv. con mod. dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata in riferimento all'art. 103, comma terzo, Cost.). - v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dall'art. 63 c.p.m.p. e dall'art. 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 700 (Norme urgenti in materia di ordinamento penitenziario militare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, sollevata, in riferimento all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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