Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1995

Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/1995
Data di deposito
12 gennaio 1995
Data di decisione
11 gennaio 1995
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 81 del 25 marzo 1993
  • art. 6, legge n. 81 del 25 marzo 1993
  • art. 3, comma 5, (parz.), legge n. 81 del 25 marzo 1993
  • art. 5, (parz.), legge n. 81 del 25 marzo 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21264

La richiesta di referendum per l'abrogazione della disciplina concernente le modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale per comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - elezione a sindaco di chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno elettorale o, se nessuno ottiene questa maggioranza, di chi ottiene il maggior numero dei voti validi al turno di ballottaggio, che si svolge tra i due candidati piu' votati al primo turno, e attribuzione del 60 per cento dei seggi del consiglio alla lista o al gruppo di liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco - non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, secondo comma, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, poiche' l'eventuale accoglimento della proposta referendaria determinerebbe l'unificazione nella disciplina delle modalita' elettorali comunali, con l'estensione a tutti i comuni del sistema attualmente previsto per i comuni sino a 15.000 abitanti (elezione a sindaco del candidato che ottiene il maggior numero dei voti ed alla lista ad esso collegata attribuzione contestuale dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio), non potendo ritenersi contraddittoria tale richiesta referendaria rispetto alla norma, non oggetto del quesito, disciplinante la presidenza del consiglio comunale e contenente il riferimento alla distinzione della dimensione tra i comuni, tenuto conto delle comuni regole ermeneutiche e della regola residuale e di chiusura di cui all'art. 36 l. 8 giugno 1990, n. 142, comprendente tra le competenze del sindaco la convocazione e la presidenza del consiglio. (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione dell'art. 3, comma 5, parzialmente; dell'art. 5, parzialmente; degli artt. 6 e 7 l. 25 marzo 1993, n. 81). red.: F.S. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", limitatamente alle seguenti parti: articolo 3, comma quinto, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione superiore a quella dei comuni di cui all'articolo 5, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate."; articolo 5, intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: "nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.", e comma primo, limitatamente alle parole: "Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,"; articolo 6; articolo 7, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30 novembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze