Corte costituzionale
Sentenza n. 1/1995
Corte cost., sent. 12 gennaio 1995, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/1995
- Data di deposito
- 12 gennaio 1995
- Data di decisione
- 11 gennaio 1995
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 15, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 408 del 19 ottobre 1992
- art. 8, comma 10, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 3-bis, comma 2, decreto-legge n. 807 del 6 dicembre 1984
- art. 4, comma 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- legge n. 483 del 17 dicembre 1992
- art. 15, comma 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- legge n. 10 del 4 febbraio 1985
- art. 8, comma 16, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 24, comma 2, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 8, comma 6, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 8, comma 17, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 15, comma 6, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
- art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 1 del 11 marzo 1953
- art. 75, Costituzione
- art. 75, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 21552
L'estensione del quesito referendario effettuata dall'Ufficio centrale per il 'referendum' con l'espresso fine di rendere piu' chiara la richiesta sottoscritta dagli elettori non costituisce indicazione vincolante ai fini del giudizio sulla "chiarezza" del quesito da parte della Corte costituzionale, alla quale spetta in via esclusiva la funzione di giudicare sull'ammissibilita' delle richieste di 'referendum' abrogativo (art. 2, comma primo, L. Cost. n. 1 del 1953), e, dunque, di valutare se dette richieste posseggano i requisiti imposti dal dettato costituzionale, e, nella specie, se possano considerarsi "chiare" ai fini della loro ammissibilita'. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 21553
La richiesta di 'referendum' mirante all'abrogazione delle disposizioni che disciplinano la raccolta e la trasmissione di messaggi pubblicitari sulle reti radiofoniche e televisive della RAI va dichiarata inammissibile, in quanto assolutamente ambigua e non univocamente diretta al fine, propugnato dai promotori, di impedire la trasmissione di pubblicita' commerciale da parte della concessionaria pubblica: tale intento, di carattere propositivo, non e', infatti, raggiungibile mediante la pura e semplice abrogazione parziale dell'art. 15 della L. n. 103 del 1975 - il quale si limita ad individuare la finalita' dei proventi pubblicitari della RAI - ne' di altre disposizioni attinenti alle modalita' e ai limiti di trasmissione e raccolta di pubblicita' commerciale, la cui abrogazione potrebbe d'altronde essere intesa come liberalizzazione delle trasmissioni pubblicitarie, attesa la sussistenza di poteri di iniziativa economica della RAI. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione, nelle parti indicate, degli artt. 4, comma primo, e 15, comma primo, della L. 14 aprile 1975 n. 103; 3 bis, comma secondo, del d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, conv. con modif. dalla L. 4 febbraio 1985 n. 10; 8, commi sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo, 15, comma sesto, e 24, comma secondo, della L. 6 agosto 1990 n. 223; 2, comma primo, del d.l. 19 ottobre 1992 n. 408, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 1992 n. 483). - Per l'inammissibilita' di richieste referendarie che non consentono all'elettorato di approvare o respingere, con la dovuta consapevolezza, la proposta di abrogazione, v. S. nn. 29/1993, 34/1993, 36/1993; per la riconnessione della pubblicita' commerciale ai poteri imprenditoriali e, piu' latamente, d'iniziativa economica 'ex' art. 41 Cost., v. S. n. 231/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt. 4, primo comma, e 15, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), 3-bis, secondo comma, decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, 8, sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo comma, 15, sesto comma, e 24, secondo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), 2, primo comma, decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 30 novembre (1 dicembre) 1994 dall'Ufficio Centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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