Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1995

Corte cost., ord. 17 marzo 1995, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1995
Data di deposito
17 marzo 1995
Data di decisione
8 marzo 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:91

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21967

Il differimento, ex art. 15, 1 bis, d.l. n. 260 del 1994 (conv. in l. n. 413 del 1994), al primo ottobre 1995 della data unica stabilita dall'art. 42, primo comma, d.lgs. n. 545 del 1992, per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali - data, peraltro gia' precedentemente differita al primo ottobre 1994 dall'art. 6, primo comma, d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993 - comporta che tutte le disposizioni sul nuovo processo tributario, di cui al d. lgs. n. 546 del 1992, abbiano efficacia solo dalla predetta data. Pertanto, non dovendo il giudice 'a quo' farne al momento applicazione, la questione di costituzionalita' sollevata - come nel caso - nei confronti di norme di quest'ultimo decreto, difetta di rilevanza (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 76, Cost. in relazione all'art. 30, legge 30 dicembre 1991, n. 413). - O. nn. 230/1994 e 501/1993. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, ultimo inciso, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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