Corte costituzionale

Ordinanza n. 480/1995

Corte cost., ord. 31 ottobre 1995, n. 480

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
480/1995
Data di deposito
31 ottobre 1995
Data di decisione
19 ottobre 1995
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:480

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9-bis, decreto-legge n. 101 del 3 aprile 1995
  • comb.disp., legge n. 216 del 2 giugno 1995
  • art. 45, decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 16 luglio 1962

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 105, Costituzione
  • art. 16, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Massime

Massima n. 21823

Inammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del potere legislativo ed avverso l'art. 9-bis del d.l. n. 101 del 1995, come convertito in legge - che ha ripristinato l'arbitrato obbligatorio per le controversie in materia di opere pubbliche affidandolo a collegi composti, tra gli altri, da un magistrato della Corte d'appello di Roma -, in quanto non ricorrono quelle "situazioni particolari" - compressione di diritti fondamentali, e in particolare diritti politici, incidenza nella materia costituzionale - in cui il ricorso allo strumento del conflitto rappresenta la forma necessaria per apprestare una difesa immediata ed efficace. - Legittimazione attiva del C.S.M. a sollevare conflitto di attribuzione, S. nn. 419 e 435/1995. - Sulla ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri nei confronti di atti legislativi, S. n. 406/1989 e 161/1995. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: Caianiello

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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