Corte costituzionale
Ordinanza n. 474/1995
Corte cost., ord. 31 ottobre 1995, n. 474
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 474/1995
- Data di deposito
- 31 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:474
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Veneto n. 28 del 23 aprile 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21789
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 194/1993. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: Caianiello
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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