Corte costituzionale
Ordinanza n. 464/1995
Corte cost., ord. 26 ottobre 1995, n. 464
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 464/1995
- Data di deposito
- 26 ottobre 1995
- Data di decisione
- 19 ottobre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:464
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 6, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 10, decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978
- art. 1, decreto-legge n. 83 del 16 marzo 1991
- legge n. 154 del 15 maggio 1991
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 21770
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. (principio di ragionevolezza), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1982, n. 516 (che sanziona come contravvenzione la condotta di chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni - in relazione all'art. 1, comma sesto, d.l. n. 429 del 1982, come sostituito dall'art. 1 d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 15 maggio 1991, n. 154 (che sanziona come illecito amministrativo l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento, di cui all'art. 10 D.m. 29 novembre 1978) - in quanto non e' irragionevole la scelta di politica criminale del legislatore di concentrare l'intervento penale sulla omessa annotazione e di ritenere penalmente irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati; restando il legislatore medesimo, nei casi di sequenza di condotte in rapporto di strumentalita' rispetto ad un comportamento finale adempitivo dell'interesse tutelato (nella specie, assicurare l'applicazione dell'IVA), libero di anticipare la sanzione al livello della condotta antecedente (reato di pericolo), ovvero di posticipare l'incriminazione al momento del comportamento successivo quale manifestazione di un disvalore penalmente rilevante. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal G.I.P. del Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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