Corte costituzionale
Ordinanza n. 449/1995
Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 449
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 449/1995
- Data di deposito
- 24 ottobre 1995
- Data di decisione
- 18 ottobre 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:449
Norme oggetto del giudizio
- art. 440, codice di procedura penale 1930
- art. 438, codice di procedura penale 1930
- art. 442, codice di procedura penale 1930
- art. 439, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 21821
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., nella parte in cui preclude l'ammissibilita' del giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, in quanto il legislatore delegante del nuovo codice di rito (art. 2 dir. 53) ha istituito un nesso inscindibile fra giudizio abbreviato e riduzione della pena di un terzo, escluso in radice per i delitti edittalmente punibili con la pena perpetua, la quale e' qualitativamente, e non solo quantitativamente, diversa da quella temporanea, di talche' nessuna incidenza puo' avere l'orientamento del giudice di irrogare in concreto una pena temporanea all'esito della valutazione delle circostanze. - L'art. 442 c.p.p., nella parte in cui consentiva la sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione per anni trenta, e' stato dichiarato illegittimo dalla sent. n. 176 del 1991, seguita dalle ordd. n. 163/1992 e n. 12/1993. - Su: giudizio abbreviato e inesatta contestazione di un titolo di reato ovvero di circostanza aggravante, S. n. 305/93, O. n. 204/94; g.a. e ingiustificato dissenso del p.m., S. n. 23/92, 66 e 183/90; g.a. ed errata valutazione del g.i.p., S. n. 23/92. - Sul potere del g.i.p. di mutare il 'nomen iuris' del reato o di riconoscere circostanze attenuanti, S. n. 305/93, O. n. 204/94, 263/95. red.: A. Greco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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