Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/1995

Corte cost., ord. 24 ottobre 1995, n. 449

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
449/1995
Data di deposito
24 ottobre 1995
Data di decisione
18 ottobre 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:449

Norme oggetto del giudizio

  • art. 440, codice di procedura penale 1930
  • art. 438, codice di procedura penale 1930
  • art. 442, codice di procedura penale 1930
  • art. 439, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 21821

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 c.p.p., nella parte in cui preclude l'ammissibilita' del giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, in quanto il legislatore delegante del nuovo codice di rito (art. 2 dir. 53) ha istituito un nesso inscindibile fra giudizio abbreviato e riduzione della pena di un terzo, escluso in radice per i delitti edittalmente punibili con la pena perpetua, la quale e' qualitativamente, e non solo quantitativamente, diversa da quella temporanea, di talche' nessuna incidenza puo' avere l'orientamento del giudice di irrogare in concreto una pena temporanea all'esito della valutazione delle circostanze. - L'art. 442 c.p.p., nella parte in cui consentiva la sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione per anni trenta, e' stato dichiarato illegittimo dalla sent. n. 176 del 1991, seguita dalle ordd. n. 163/1992 e n. 12/1993. - Su: giudizio abbreviato e inesatta contestazione di un titolo di reato ovvero di circostanza aggravante, S. n. 305/93, O. n. 204/94; g.a. e ingiustificato dissenso del p.m., S. n. 23/92, 66 e 183/90; g.a. ed errata valutazione del g.i.p., S. n. 23/92. - Sul potere del g.i.p. di mutare il 'nomen iuris' del reato o di riconoscere circostanze attenuanti, S. n. 305/93, O. n. 204/94, 263/95. red.: A. Greco

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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