Corte costituzionale
Ordinanza n. 387/1995
Corte cost., ord. 25 luglio 1995, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 387/1995
- Data di deposito
- 25 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:387
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 27 ottobre 1953
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 21733
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai Collegi locali dei ragionieri non puo' essere riconosciuta natura giurisdizionale - spettando essa solo ai Collegi o Consigli nazionali degli organi professionali - ne', conseguentemente, la legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. Nella specie, quindi, la Corte non puo' prendere in esame la questione sollevata dal Collegio dei ragionieri della provincia di Livorno, in ordine alla norma di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1608 del 1953, che stabilisce la radiazione di diritto dall'Albo professionale a seguito di condanna penale. - cfr. O. n. 113/1990, S. n. 110/1967 e, in motivazione, S. n. 114/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21734
In un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale nel quale, essendo stato promosso da un'autorita' non giurisdizionale, la Corte non puo' pronunciarsi sulla questione sollevata, non puo' certo, ovviamente, neppure ritenersi consentito ad essa di dichiarare 'ex' art. 27, legge n. 87 del 1953, la illegittimita' costituzionale della norma impugnata in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalita' adottata, in altro giudizio, su altra disposizione di legge, ancorche' di contenuto sostanzialmente identico a quella in oggetto. Ne', tanto meno, puo' la Corte, in questa situazione processuale, affrontare la delicata problematica giuridica concernente la possibilita' della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, della norma medesima. (Principi enunciati nella motivazione della ordinanza con cui e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata da non legittimato collegio locale dei ragionieri riguardo alla radiazione di diritto dell'albo professionale dei ragionieri a seguito di condanna penale, di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1068 del 1953, per la disparita' di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 158 del 1990, della disposizione di identico contenuto, gia' prevista per i dottori commercialisti, su cui v. la precedente massima A). red.: A.M. M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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