Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/1995
Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/1995
- Data di deposito
- 13 febbraio 1995
- Data di decisione
- 6 febbraio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge n. 471 del 31 ottobre 1988
- art. 1, comma 1, legge n. 471 del 31 ottobre 1988
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 21226
La compatibilita' della norma indubbiata con le direttive comunitarie che regolano la materia, costituisce profilo che, attenendo alla operativita' della norma medesima, investe la rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale, onde - ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 - il giudice 'a quo' deve farsi carico di tale profilo e motivare sul punto, pena l'inammissibilita' della questione sollevata. - Nello stesso senso: O. 244/1994, (massima A). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Massima n. 21227
Manifesta inammissibilita' delle questioni, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, mancando in entrambe le ordinanze di rimessione ogni cenno di motivazione, ai fini del necessario giudizio sulla operativita' e applicabilita' della norma impugnata, in ordine al profilo della compatibilita' della stessa con le direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978. - Nello stesso senso, in giudizio sulla seconda delle questioni in oggetto: O. n. 244/1994 (massima B). In generale, sulla inammissibilita', nel giudizio in via incidentale, di questioni sollevate, in violazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, senza motivazione in punto di rilevanza, v. O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990 e 152/1987. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di Verona (reg. ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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