Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1995

Corte cost., ord. 13 febbraio 1995, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1995
Data di deposito
13 febbraio 1995
Data di decisione
6 febbraio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:38

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge n. 471 del 31 ottobre 1988
  • art. 1, comma 1, legge n. 471 del 31 ottobre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 21226

La compatibilita' della norma indubbiata con le direttive comunitarie che regolano la materia, costituisce profilo che, attenendo alla operativita' della norma medesima, investe la rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale, onde - ai sensi dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 - il giudice 'a quo' deve farsi carico di tale profilo e motivare sul punto, pena l'inammissibilita' della questione sollevata. - Nello stesso senso: O. 244/1994, (massima A). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 21227

Manifesta inammissibilita' delle questioni, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, mancando in entrambe le ordinanze di rimessione ogni cenno di motivazione, ai fini del necessario giudizio sulla operativita' e applicabilita' della norma impugnata, in ordine al profilo della compatibilita' della stessa con le direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978. - Nello stesso senso, in giudizio sulla seconda delle questioni in oggetto: O. n. 244/1994 (massima B). In generale, sulla inammissibilita', nel giudizio in via incidentale, di questioni sollevate, in violazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, senza motivazione in punto di rilevanza, v. O. nn. 269/1991, 79/1991, 8/1991, 450/1990, 389/1990, 78/1990 e 152/1987. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di Verona (reg. ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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