Corte costituzionale
Ordinanza n. 370/1995
Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 370
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 370/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:370
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 386 del 15 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 21700
La mancata estensione, nell'art. 11 della legge n. 386 del 1990, della improcedibilita' ivi prevista, riguardo al reato di emissione di assegno senza provvista, in caso di pagamento dell'assegno e degli accessori, alla ipotesi della remissione del debito, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Se infatti si considera che, come la Corte costituzionale - con orientamento del tutto conforme alla giurisprudenza della Cassazione - ha affermato, il bene giuridico tutelato nella specie dalla norma penale e' costituito dall'affidamento che la collettivita' fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; che la successiva remissione del debito puo' valere solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica, e che, inoltre, la funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, non compromessa dall'eccezionale ipotesi di improcedibilita' finche' questa opera come effetto del pagamento del capitale e degli accessori, sarebbe invece del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale, la disciplina differenziata delle due situazioni poste a confronto risulta pienamente giustificata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - Sulla legittimita' costituzionale della condizione, richiesta ai fini della improcedibilita' dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, del pagamento non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese, v. S. n. 203/1993. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza trascritta in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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