Corte costituzionale

Ordinanza n. 370/1995

Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 370

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
370/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:370

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 386 del 15 dicembre 1990

Parametri

Massime

Massima n. 21700

La mancata estensione, nell'art. 11 della legge n. 386 del 1990, della improcedibilita' ivi prevista, riguardo al reato di emissione di assegno senza provvista, in caso di pagamento dell'assegno e degli accessori, alla ipotesi della remissione del debito, non comporta violazione del principio di eguaglianza. Se infatti si considera che, come la Corte costituzionale - con orientamento del tutto conforme alla giurisprudenza della Cassazione - ha affermato, il bene giuridico tutelato nella specie dalla norma penale e' costituito dall'affidamento che la collettivita' fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; che la successiva remissione del debito puo' valere solo a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta lesione della fede pubblica, e che, inoltre, la funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di credito, non compromessa dall'eccezionale ipotesi di improcedibilita' finche' questa opera come effetto del pagamento del capitale e degli accessori, sarebbe invece del tutto frustrata se anche la mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi dell'azione penale, la disciplina differenziata delle due situazioni poste a confronto risulta pienamente giustificata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386). - Sulla legittimita' costituzionale della condizione, richiesta ai fini della improcedibilita' dell'azione penale per il reato di emissione di assegno senza provvista, del pagamento non solo del capitale, ma anche degli interessi e delle spese, v. S. n. 203/1993. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza trascritta in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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