Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1995

Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/1995
Data di deposito
24 luglio 1995
Data di decisione
13 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 21570

L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalita' di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalita' della pena, poiche' questa non postula necessariamente la continuativita' della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti

Massima n. 21571

La proponibilita' dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di diniego della scarcerazione adottato dal pubblico ministero a seguito di richiesta avanzata da detenuto tossicodipendente o alcooldipendente ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, ancorche' non espressamente prevista dalla legge, e' ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si e' occupata dell'argomento ed e' stata anche ammessa dalla Corte di cassazione in talune recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliono tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice 'a quo' che solo potrebbe rilevare in sede di giudizio di costituzionalita' ai fini della verifica di ammissibilita'. Va pertanto respinta la relativa eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato. - V. massima A. V., sul principio, S. n. 263/1994; O. nn. 349/1993, 120/1993. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze