Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/1995
Corte cost., ord. 24 luglio 1995, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/1995
- Data di deposito
- 24 luglio 1995
- Data di decisione
- 13 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:367
Norme oggetto del giudizio
- art. 47-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 21570
L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalita' di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalita' della pena, poiche' questa non postula necessariamente la continuativita' della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti
Massima n. 21571
La proponibilita' dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di diniego della scarcerazione adottato dal pubblico ministero a seguito di richiesta avanzata da detenuto tossicodipendente o alcooldipendente ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, ancorche' non espressamente prevista dalla legge, e' ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si e' occupata dell'argomento ed e' stata anche ammessa dalla Corte di cassazione in talune recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliono tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice 'a quo' che solo potrebbe rilevare in sede di giudizio di costituzionalita' ai fini della verifica di ammissibilita'. Va pertanto respinta la relativa eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato. - V. massima A. V., sul principio, S. n. 263/1994; O. nn. 349/1993, 120/1993. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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