Corte costituzionale
Ordinanza n. 350/1995
Corte cost., ord. 21 luglio 1995, n. 350
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 350/1995
- Data di deposito
- 21 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:350
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1953
- art. 53, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1953
Parametri
Massime
Massima n. 21740
Manifesta inammissibilita', in quanto, non essendo profilato, nel giudizio 'a quo' - vertente su un ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a taluni immobili ai fini di imposta di registro ed INVIM - un qualsiasi obbligo di specifica comunicazione di fatti configurabili come illeciti tributari, ne' tanto meno la inosservanza, da parte dei giudici tributari, di tale obbligo, la questione risulta prospettata, in via meramente ipotetica, nei confronti di una disposizione che non incide in alcun modo sul rapporto che il rimettente e' chiamato a decidere. - Cfr. O. nn. 594/1989 e 326/1987. red.: S. P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze