Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/1995
Corte cost., ord. 20 luglio 1995, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/1995
- Data di deposito
- 20 luglio 1995
- Data di decisione
- 12 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:338
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 22265
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la norma impugnata - con decisione riferibile a tutte le variegate ipotesi prospettate dai giudici 'a quibus' - e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, con sent. n. 284 del 1995, "nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione". - V. S. n. 284/1995, gia' citata nel testo. red.: G.C. rev.: S.G.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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