Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1995

Corte cost., ord. 20 luglio 1995, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/1995
Data di deposito
20 luglio 1995
Data di decisione
12 luglio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:338

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 22265

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto la norma impugnata - con decisione riferibile a tutte le variegate ipotesi prospettate dai giudici 'a quibus' - e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, con sent. n. 284 del 1995, "nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione". - V. S. n. 284/1995, gia' citata nel testo. red.: G.C. rev.: S.G.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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