Corte costituzionale

Ordinanza n. 330/1995

Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 330

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
330/1995
Data di deposito
17 luglio 1995
Data di decisione
10 luglio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:330

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 561 del 28 dicembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 21720

Non e' in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilita' della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale gia' risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha gia' reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattivita' della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattivita' delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., puo', conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilita' del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre e' senz'altro da escludersi - data la evidente diversita', e conseguente incomparabilita' delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, gia' condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattivita' della norma penale piu' favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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