Corte costituzionale
Ordinanza n. 330/1995
Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 330
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 330/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:330
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 561 del 28 dicembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21720
Non e' in contrasto con l'art. 3 Cost. la disposizione dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, che, in relazione alla trasformazione, dalla legge stessa disposta, di reati minori in illeciti amministrativi, esclude la applicabilita' della depenalizzazione alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, quando il procedimento penale gia' risulti definito con sentenza passata in giudicato. Come la Corte ha gia' reiteratamente puntualizzato, infatti, il principio della retroattivita' della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo, non essendo stato - a differenza del principio della irretroattivita' delle disposizioni incriminatrici - costituzionalizzato sub art. 25, secondo comma, Cost., puo', conseguentemente, subire deroghe, per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa, quale certo deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilita' del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti. Mentre e' senz'altro da escludersi - data la evidente diversita', e conseguente incomparabilita' delle rispettive posizioni - che il diverso trattamento dei soggetti, rispettivamente, gia' condannati con sentenza definitiva, ovvero ancora sottoposti a giudizio, sia suscettibile di censura. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulla, non vietata dalla Costituzione, possibile irretroattivita' della norma penale piu' favorevole, v. S. nn. 164/1974, 6/1978 e 74/1980. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993 n. 561 (Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo, sezione distaccata di Fossano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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