Corte costituzionale
Ordinanza n. 329/1995
Corte cost., ord. 17 luglio 1995, n. 329
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 329/1995
- Data di deposito
- 17 luglio 1995
- Data di decisione
- 10 luglio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:329
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge n. 75 del 24 marzo 1993
- art. 1, comma 2, legge n. 75 del 24 marzo 1993
Parametri
Massime
Massima n. 21684
Manifesta inammissibilita' della questione, per essere la stessa prospettata in termini perplessi, se non addirittura contraddittori, non risultando chiaro, dall'ordinanza di rimessione, se si intenda censurare il comportamento del Governo nel reiterato ricorso allo strumento del decreto-legge ovvero il comportamento omissivo del Parlamento nel procedimento di conversione, sicche' non e' dato apprezzare sotto quali profili si verificherebbe la denunciata violazione dell'invocato parametro. red.: A.M. M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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