Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/1995
Corte cost., ord. 13 luglio 1995, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/1995
- Data di deposito
- 13 luglio 1995
- Data di decisione
- 28 giugno 1995
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 20, lett. c), legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 22, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 22221
In ordine alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, 22 e 38, l. n. 47 del 1985 e 1-sexies d.l. n. 312 del 1985, con la quale si lamenta la mancata previsione dell'estinzione del reato di costruzione abusiva - riconosciuta se viene ottenuta la concessione in sanatoria - anche in caso di demolizione dell'opera realizzata, manca, da parte del giudice 'a quo' una qualsiasi valutazione della diversita' strutturale e teleologica degli impugnati artt. 20 e 22, da un lato, e 38 dall' altro, i quali, rispondendo a criteri e a finalita' diverse, non possono essere utilmente confrontati ai fini dell'estinzione di tale reato. Peraltro, mentre, riguardo all'art. 22, va dato atto che la Corte ha gia' riconosciuto non fondata, nei sensi di cui in motivazione, e successivamente manifestamente infondata, identica questione di costituzionalita', precisando che l'estinzione del reato predetto si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, - sempre che si tratti di costruzione per cui si sarebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria - riguardo all'art. 38, l. n. 47 del 1985 e all'art. 1-sexies, d.l. n. 312 del 1985, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice 'a quo', per un riesame della rilevanza, alla luce dei principi desumibili dalla sopravvenuta normativa, di cui alla l. 23 dicembre 1994, n. 724 (modificata dal d.l. 26 maggio 1995, n. 193). - Riguardo all'art. 22, l. n. 47 del 1985, v. S. n. 167/1989, nonche' O. nn. 274/1989, 415/1989, 539/1989, 34/1990 e 80/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze