Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1995
Corte cost., ord. 29 giugno 1995, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1995
- Data di deposito
- 29 giugno 1995
- Data di decisione
- 15 giugno 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 100, comma 3, ult.parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
Parametri
Massime
Massima n. 21671
La diversita' della disciplina adottata nell'art. 100. terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, riguardo alla decorrenza del termine quinquennale, ivi previsto per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi per causa di guerra, per i c.d. inabili presunti (per eta') per i quali il termine decorre immediatamente dal sessantacinquesimo giorno di eta' - e gli inabili effettivi (da infermita') - per i quali il termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo al verificarsi dell'infermita' - trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che nelle due ipotesi danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, mentre nel caso della inabilita' effettiva non e' agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi ed e' anzi necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica, tali esigenze non ricorrono per la c.d. inabilita' presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a confronto, e' da escludere - contro quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - che la mancata estensione agli "inabili presunti" della norma applicabile agli "inabili effettivi" dia luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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