Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1995

Corte cost., ord. 29 giugno 1995, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
291/1995
Data di deposito
29 giugno 1995
Data di decisione
15 giugno 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:291

Norme oggetto del giudizio

  • art. 100, comma 3, ult.parte, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 21671

La diversita' della disciplina adottata nell'art. 100. terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, riguardo alla decorrenza del termine quinquennale, ivi previsto per la presentazione della domanda di trattamento pensionistico da parte dei congiunti dei militari o dei civili deceduti o dispersi per causa di guerra, per i c.d. inabili presunti (per eta') per i quali il termine decorre immediatamente dal sessantacinquesimo giorno di eta' - e gli inabili effettivi (da infermita') - per i quali il termine decorre dal primo giorno dell'anno successivo al verificarsi dell'infermita' - trova ragionevole giustificazione nelle differenti cause che nelle due ipotesi danno origine al trattamento pensionistico, in quanto, mentre nel caso della inabilita' effettiva non e' agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi ed e' anzi necessario garantire all'interessato un ragionevole lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica, tali esigenze non ricorrono per la c.d. inabilita' presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. Pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a confronto, e' da escludere - contro quanto ha sostenuto il giudice 'a quo' - che la mancata estensione agli "inabili presunti" della norma applicabile agli "inabili effettivi" dia luogo a violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915). red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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