Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1995

Corte cost., ord. 22 giugno 1995, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
276/1995
Data di deposito
22 giugno 1995
Data di decisione
14 giugno 1995
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CAIANIELLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21642

Come gia' affermato dalla Corte costituzionale, e univocamente anche dalla Cassazione, il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, e' quella che, per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita' anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. Non e' quindi incoerente la previsione che collega l'ammissibilita' del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, anche in questo caso, al consenso del pubblico ministero (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 458, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) - Circa la distinzione tra i requisiti previsti rispettivamente per l'instaurabilita' del giudizio immediato e del giudizio abbreviato, v. O. n. 482/1992. red.: G. Conti

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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