Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/1995
Corte cost., ord. 22 giugno 1995, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/1995
- Data di deposito
- 22 giugno 1995
- Data di decisione
- 14 giugno 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CAIANIELLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:276
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21642
Come gia' affermato dalla Corte costituzionale, e univocamente anche dalla Cassazione, il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, atteso che la prova evidente, idonea all'accoglimento da parte del giudice della richiesta di giudizio immediato, e' quella che, per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare, mentre la definibilita' del processo allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilita' anche ai fini della individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. Non e' quindi incoerente la previsione che collega l'ammissibilita' del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, anche in questo caso, al consenso del pubblico ministero (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 458, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) - Circa la distinzione tra i requisiti previsti rispettivamente per l'instaurabilita' del giudizio immediato e del giudizio abbreviato, v. O. n. 482/1992. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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