Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1995

Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
254/1995
Data di deposito
16 giugno 1995
Data di decisione
13 giugno 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, regio decreto legge n. 1509 del 29 luglio 1927
  • legge n. 1760 del 5 luglio 1928

Parametri

Massime

Massima n. 21732

Manifesta inammissibilita', in quanto, essendo stata la norma censurata espressamente abrogata dall'art. 161 del decreto legislativo n. 385 del 1993, manca uno dei due termini oggettivi della questione. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel regno), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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