Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1995
Corte cost., ord. 16 giugno 1995, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1995
- Data di deposito
- 16 giugno 1995
- Data di decisione
- 13 giugno 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:254
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, regio decreto legge n. 1509 del 29 luglio 1927
- legge n. 1760 del 5 luglio 1928
Parametri
Massime
Massima n. 21732
Manifesta inammissibilita', in quanto, essendo stata la norma censurata espressamente abrogata dall'art. 161 del decreto legislativo n. 385 del 1993, manca uno dei due termini oggettivi della questione. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del Credito agrario nel regno), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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