Corte costituzionale
Ordinanza n. 222/1995
Corte cost., ord. 1° giugno 1995, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 222/1995
- Data di deposito
- 1° giugno 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:222
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21506
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata dal giudice 'a quo', e' consentita nei soli limiti in cui la 'reductio ad legitimitatem' della norma impugnata sia costituzionalmente obbligata e non implichi una scelta tra piu' soluzioni possibili, come tale riservata alla discrezionalita' del legislatore. - Sul punto, da ultimo, v. S. nn. 129, 286, 438/1993, 5, 114, 265, 373/1994; O. n. 73/1995. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze