Corte costituzionale

Ordinanza n. 222/1995

Corte cost., ord. 1° giugno 1995, n. 222

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
222/1995
Data di deposito
1° giugno 1995
Data di decisione
29 maggio 1995
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:222

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21506

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata dal giudice 'a quo', e' consentita nei soli limiti in cui la 'reductio ad legitimitatem' della norma impugnata sia costituzionalmente obbligata e non implichi una scelta tra piu' soluzioni possibili, come tale riservata alla discrezionalita' del legislatore. - Sul punto, da ultimo, v. S. nn. 129, 286, 438/1993, 5, 114, 265, 373/1994; O. n. 73/1995. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze