Corte costituzionale
Ordinanza n. 221/1995
Corte cost., ord. 1° giugno 1995, n. 221
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 221/1995
- Data di deposito
- 1° giugno 1995
- Data di decisione
- 29 maggio 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:221
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950
- art. 2, comma 3, lett. c), legge n. 324 del 27 maggio 1959
Parametri
Massime
Massima n. 21505
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V., in termini, O. n. 447/1994. red.: A.M. Marini
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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