Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1995

Corte cost., ord. 19 gennaio 1995, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
22/1995
Data di deposito
19 gennaio 1995
Data di decisione
12 gennaio 1995
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:22

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 21222

Come la Corte ha avuto occasione di rilevare, la direttiva espressa al n. 1 della legge di delega per il codice di procedura penale fissa gia' il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i "criteri di massima semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimento avanti il tribunale, e d'altra parte, pur con la massima semplificazione, e' garantito in ogni caso all'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il diritto alla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'. Non puo' percio' dirsi che - come sostenuto dal giudice "a quo" - le disposizioni della legge di delega (art. 2, n. 103) e del codice (art. 554) che riguardo al processo pretorile rispettivamente prevedono la esclusione dell'udienza preliminare e la emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, diano luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento degli imputati in tale processo rispetto agli imputati nei procedimenti innanzi al tribunale, in quanto, nei primi, non garantirebbero il diritto del cittadino di non essere tratto in giudizio sulla base di un'accusa infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, n. 103, legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 554 cod. proc. pen.). - Sul principio di massima semplificazione nel processo pretorile, v. S. n. 123/1993. red.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") e 554 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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