Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/1995
Corte cost., ord. 13 aprile 1995, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/1995
- Data di deposito
- 13 aprile 1995
- Data di decisione
- 3 aprile 1995
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:121
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 21310
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disciplina posta dagli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen., che, secondo l'assunto del giudice 'a quo', conferirebbe alla corte di appello, da un lato, il potere di sindacare, nel giudizio di revisione, anche le pronunce adottate dalla Corte di cassazione e, dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne pronunciate dalle corti di assise, poiche', per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni, e' agevole avvedersi di come l'oggetto del giudizio di revisione sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di condanna (art. 629 c.p.p.), sicche', non potendo in nessun caso una simile pronuncia essere adottata in sede di legittimita', deve ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura; mentre, relativamente al secondo aspetto, va osservato che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte di appello il giudizio di revisione, anche se relativo a condanne pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non presenta, in se', alcun aspetto di contrasto con il principio di uguaglianza, neanche sotto il profilo della irragionevolezza, limitandosi il giudice 'a quo' a contestare l'opportunita' di sottrarre l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di cognizione, e cosi' finendo per riproporre, sotto un mutato profilo, questione identica a quella che la Corte costituzionale ha gia' affrontato e disatteso con precedente decisione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 633, 636 e 639 cod. proc. pen.). - V. O. n. 375/1991. red.: G. Conti
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze