Corte costituzionale
Sentenza n. 99/1994
Corte cost., sent. 24 marzo 1994, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/1994
- Data di deposito
- 24 marzo 1994
- Data di decisione
- 10 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 3, t.u., decreto ministeriale del 8 luglio 1924
Parametri
Massime
Massima n. 20493
Riguardo all'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti (d.m. 8 luglio 1924) - il quale stabilisce che la fabbricazione clandestina degli spiriti, prevista e punita dal primo comma, "e' provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi o attigui, dell'apparecchio di distillazione e di materie alcooliche" - in seguito ai piu' recenti orientamenti delineatisi nella giurisprudenza e ribaditi anche dalla Cassazione (Cass. pen., Sez. III, 7 dicembre 1990, n. 3282), non sembra alla Corte di poter piu' condividere - anche se accolta in una sua precedente pronuncia (sent. n. 62 del 1967) - l'interpretazione secondo cui il primo e il terzo comma dell'art. 37 configurerebbero due distinti reati (di fabbricazione il primo e di detenzione il secondo) ma di dover invece aderire a quella - maggiormente conforme al significato della disposizione - secondo la quale si e' in presenza di un'unica figura di reato, quella di fabbricazione clandestina prevista dal primo comma, mentre il terzo comma pone soltanto una presunzione di prova della fabbricazione, peraltro non qualificabile come presunzione 'iuris et de iure' - non consentita in materia penale - non risultando alcun elemento da cui possa arguirsi che sia precluso all'imputato di fornire la prova contraria. Cade quindi - in quanto basata sulla interpretazione della norma impugnata che la Corte respinge - la censura di ingiustificatezza della equiparazione 'quoad poenam' delle due supposte ipotesi di reato. Mentre va ricordato che la obsoleta disciplina in questione dovra' comunque essere aggiornata nell'ambito della delega accordata al Governo, per il riordino del settore, con l'art. 1, quarto comma, della legge 29 ottobre 1993, n. 427. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti emanato con d.m. 8 luglio 1924). - V. S. n. 62/1967, gia' citata nel testo. red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del d.m. 8 luglio 1924 (Testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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