Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1994
Corte cost., sent. 15 marzo 1994, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1994
- Data di deposito
- 15 marzo 1994
- Data di decisione
- 7 marzo 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- PESCATORE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 966 del 26 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 20227
L'obbligo, per i titolari di locali di pubblico spettacolo, di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento, costituisce il corollario naturale del monopolio pubblico del servizio antincendi (cosi' come risultante dall'art. 1, l. n. 1570 del 1941, e dagli artt. 1 e segg., l. n. 469 del 1961); percio', una volta riconosciuta - come ha fatto, nel caso di specie, il giudice 'a quo' - la legittimita' costituzionale di tale monopolio, la sollevata questione di costituzionalita' dell'obbligo suddetto viene ad esorbitare dai limiti di applicabilita' dell'art. 41 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b), l. 26 luglio 1965, n. 966). red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20228
Le tariffe dovute per i servizi di vigilanza a pagamento svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco - riguardando l'uso di un servizio essenziale riservato alla mano pubblica ed essendo state istituite senza il concorso della volonta' del soggetto gravato - devono considerarsi prestazioni patrimoniali imposte, come tali soggette alla riserva (relativa) di legge 'ex' art. 23 Cost.). - Sulle prestazioni patrimoniali imposte, v. S. n. 72/1969. red.: L.I. rev.: S.P.
Massima n. 20229
La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.) non puo' ritenersi violata nel caso delle tariffe dei servizi di vigilanza a pagamento, che i titolari dei locali di pubblico spettacolo sono obbligati a richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dette tariffe, infatti, sono state determinate inizialmente dalla l. n. 966 del 1965, e successivamente aggiornate - per espresso disposto della l. n. 930 del 1980 - con decreti del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze, attraverso un modulo procedimentale che realizza la collaborazione di piu' organi nell'esplicazione di una discrezionalita' tecnica, in guisa da escludere l'eventualita' di arbitrii. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b), l. 26 luglio 1965, n. 966). - Sulla riserva relativa 'ex' art. 23 Cost., v. S. n. 507/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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