Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1994

Corte cost., sent. 15 marzo 1994, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1994
Data di deposito
15 marzo 1994
Data di decisione
7 marzo 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
PESCATORE
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:90

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. b), legge n. 966 del 26 luglio 1965

Parametri

Massime

Massima n. 20227

L'obbligo, per i titolari di locali di pubblico spettacolo, di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento, costituisce il corollario naturale del monopolio pubblico del servizio antincendi (cosi' come risultante dall'art. 1, l. n. 1570 del 1941, e dagli artt. 1 e segg., l. n. 469 del 1961); percio', una volta riconosciuta - come ha fatto, nel caso di specie, il giudice 'a quo' - la legittimita' costituzionale di tale monopolio, la sollevata questione di costituzionalita' dell'obbligo suddetto viene ad esorbitare dai limiti di applicabilita' dell'art. 41 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b), l. 26 luglio 1965, n. 966). red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20228

Le tariffe dovute per i servizi di vigilanza a pagamento svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco - riguardando l'uso di un servizio essenziale riservato alla mano pubblica ed essendo state istituite senza il concorso della volonta' del soggetto gravato - devono considerarsi prestazioni patrimoniali imposte, come tali soggette alla riserva (relativa) di legge 'ex' art. 23 Cost.). - Sulle prestazioni patrimoniali imposte, v. S. n. 72/1969. red.: L.I. rev.: S.P.

Massima n. 20229

La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.) non puo' ritenersi violata nel caso delle tariffe dei servizi di vigilanza a pagamento, che i titolari dei locali di pubblico spettacolo sono obbligati a richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dette tariffe, infatti, sono state determinate inizialmente dalla l. n. 966 del 1965, e successivamente aggiornate - per espresso disposto della l. n. 930 del 1980 - con decreti del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze, attraverso un modulo procedimentale che realizza la collaborazione di piu' organi nell'esplicazione di una discrezionalita' tecnica, in guisa da escludere l'eventualita' di arbitrii. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma primo, lett. b), l. 26 luglio 1965, n. 966). - Sulla riserva relativa 'ex' art. 23 Cost., v. S. n. 507/1988. red.: L.I. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze