Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1994
Corte cost., sent. 23 febbraio 1994, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1994
- Data di deposito
- 23 febbraio 1994
- Data di decisione
- 9 febbraio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernando Santosuosso
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:54
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 20332
Non comporta violazione del principio di eguaglianza la mancata previsione, nella disciplina delle distanze legali di cui agli artt. 892 e segg. cod. civ., - a differenza di quanto stabilito nella disciplina dettata per le "immissioni" dall'art. 844 stesso codice - della possibilita' di un intervento del giudice con il quale, ponendosi un limite al diritto del vicino (art. 894, cod. civ.) di esigere che si estirpino gli alberi piantati a distanza minore di quelle indicate dall'art. 892, si valuti se la estirpazione debba avvenire qualora le immissioni e le propagazioni nel fondo confinante non superino la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Data la diversita' delle situazioni regolate, la disciplina delle distanze - che attiene alla definizione del contenuto del diritto di proprieta' - non puo' infatti porsi a confronto con la disciplina delle immissioni - che partecipa invece della logica della responsabilita' civile - ne' vale, in contrario, l'argomento che alla base di entrambe sarebbe pur sempre il contemperamento di interessi confliggenti dei proprietari di fondi vicini nell'uso del territorio. Ai fini della decisione, tuttavia - a parte la considerazione che sfuggirebbe ai poteri del giudice delle leggi scegliere, fra le tante possibili, le soluzioni di superamento delle vigenti norme codicistiche - e' risolutivo il rilievo che queste hanno carattere meramente suppletivo di quanto stabilito dai "regolamenti e, in mancanza, degli usi locali" (art. 892); che la tutela del paesaggio - dall'art. 9 Cost. collocata tra i principi fondamentali dell'ordinamento - "presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi" ed inoltre, in particolare, che - come anche la Corte ha affermato - "chiunque abbia interesse ad opporsi al taglio degli alberi posti a distanza non legale puo' sollecitare, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 e della stessa legge n. 1497 del 1939, l'attivazione dei poteri della Regione o del Ministero per i beni ambientali e culturali". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 892 e 894 cod. civ., 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 239/1982, 94/1985, 247/1974, 39/1986. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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