Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1994

Corte cost., sent. 23 febbraio 1994, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/1994
Data di deposito
23 febbraio 1994
Data di decisione
9 febbraio 1994
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:53

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 20328

In tema di adozione ordinaria, non puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermita' di mente (caso in cui l'adozione puo' essere pronunciata dal Tribunale). E' infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facolta' - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalita' dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facolta' di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermita' di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Massima n. 20329

Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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