Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1994
Corte cost., sent. 26 gennaio 1994, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:5
Norme oggetto del giudizio
- codice di procedura penale n. 294
- codice di procedura penale n. 289
Parametri
Massime
Massima n. 20260
Sembra lecito il dubbio che gli strumenti processuali attualmente previsti in caso di sottoposizione dell'indagato a misura cautelare interdittiva (nella specie: sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio) riducendosi alla facolta' di chiedere al giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo comma, cod. proc. pen.) e di proporre appello al tribunale del riesame (art. 310 st. cod.) siano sufficienti - posto che il termine (di cinque giorni) stabilito per la decisione sull'istanza di revoca ha, secondo la giurisprudenza, carattere ordinatorio, e che ne' l'uno ne' l'altro dei su indicati rimedi consentono un contatto diretto con l'organo giurisdizionale - a garantire all'interessato una tutela proporzionata al grado di incidenza della misura sulla sfera personale. Tali limiti - anche se, data la diversita' delle rispettive posizioni, e' da escludere, contro quanto ha ritenuto, nel primo dei profili sotto i quali ha sollevato la questione, il giudice rimettente, che l'art. 3 Cost. imponga la estensione, ai soggetti colpiti da misura interdittiva, della norma (art. 294 cod. proc. pen.) che a tutela degli indagati sottoposti a custodia cautelare o ad arresti domiciliari ne prevede, entro brevi e perentori termini, l'interrogatorio da parte del G.I.P. - inducono a segnalare l'esigenza, di fronte all'art. 24 Cost. - anch'esso richiamato, benche' solo implicitamente, nella ordinanza di rinvio - di procedere ad un adeguamento delle garanzie di difesa, in modo da assicurare anche ai primi un livello di tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato ai secondi. Una esigenza di questo tipo, pero', comportando una scelta tra una pluralita' di soluzioni possibili (circa i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello strumento da adottare, e l'eventuale gradazione della garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure interdittive) che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' compiere, non puo' essere soddisfatta dalla Corte mediante la richiesta sentenza additiva. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 289 e 294 cod. proc. pen.). red.: E.M. rev.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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